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Informazioni generali per scelta esami da sostenere all'estero

Scelta degli esami da sostenere all’estero.

1. Al momento della candidatura per un bando di mobilità internazionale lo studente dovrà sottoporre al Delegato la Commissione per la mobilità internazionale l’elenco degli esami che intende sostenere all’estero e una proposta di conversione contenente anche una preliminare quantificazione in CFU.

2. Il laureando che abbia già concordato il titolo di tesi è altresì personalmente tenuto a informare il docente con il quale intende preparare la tesi di laurea degli esami che vuole sostenere all’estero, al fine di accertarne la compatibilità con il proprio piano di studi.

3. Qualora, prima o dopo la partenza, risulti impossibile seguire uno o più degli insegnamenti originariamente previsti, lo studente dovrà tempestivamente sottoporre le variazioni da apportare al programma di studi all’approvazione del Delegato o del Vice Delegato.

Criteri per il riconoscimento degli esami obbligatori sostenuti all’estero

1. Non possono essere sostenuti all’estero esami obbligatori aventi ad oggetto il diritto positivo nazionale, tranne per i casi previsti dal comma 4.

2. Possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all’estero relativi a insegnamenti obbligatori non riguardanti il diritto positivo nazionale, purché il contenuto dei corsi non differisca in modo sostanziale da quello dei corrispondenti insegnamenti impartiti nella Scuola.

3. Gli esami di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea devono essere integrati, al rientro dal periodo di mobilità, con una prova riguardante i rapporti tra diritto italiano e norme internazionali o europee.

4. Possono altresì essere riconosciuti gli esami relativi a materie obbligatorie che costituiscano un approfondimento di insegnamenti già sostenuti, come Diritto civile e Diritto costituzionale speciale.

Criteri per il riconoscimento degli esami facoltativi sostenuti all’estero

1. Possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all’estero corrispondenti a tutti gli insegnamenti facoltativi presenti nell’offerta formativa della Scuola di Giurisprudenza, ma anche gli esami facoltativi non offerti dalla Scuola o dall’Ateneo.

2. Per gli studenti del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza tali esami possono essere imputati ai 24 crediti per insegnamento facoltativi e/o ai 9 crediti per attività a scelta libera dello studente. Tuttavia, gli esami facoltativi potranno essere imputati ai 24 crediti per insegnamenti facoltativi solo se aventi natura giuridica o comunque riconducibili ai settori scientifico disciplinari elencati all’articolo 4, comma 7, lettera B del Regolamento didattico del Corso di laurea.

3. Per gli studenti del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, tali esami possono essere imputati ai 12 crediti per attività a scelta libera dello studente, se riconosciuti coerenti con il piano di studi e approvati dal Presidente del Corso di laurea.

Ultimo aggiornamento

16.01.2026

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